Bündner Wohneigentum

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Ausgabe 124 | März 2023

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Piante al confine

Il mio vicino di casa può piantare un nuovo albero vicino al confine? Quale distanza deve rispettare? Che disposizioni devono rispettare gli alberi già presenti da tempo?

L’art. 688 CC prevede che il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno. Per questo motivo in ogni Cantone possono valere prescrizioni differenti in merito alle distanze che devono rispettare gli alberi e gli arbusti dal confine.

Nel Cantone dei Grigioni, nella legge d’introduzione al Codice civile svizzero (LICC) sono disciplinate le distanze dal confine che vanno osservate: ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LICC per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci, come ad esempio larici, abeti, ecc. la distanza dal confine é di 6 metri. Per gli alberi da frutta d’alto fusto (escluso i noci) la distanza dal confine é di 4 metri, mentre per gli alberi nani da frutta, come prugni, susini e simili la distanza é di 2 metri. Per le piante piccole da giardino e gli arbusti, come ad esempio le siepi bisogna mantenere 0.5 metri dal confine e l’altezza non può superare i 3 metri. Il vicino può infatti pretendere che ogni anno in autunno queste piante vengano potate a questa altezza. Tale pretesa del vicino non é soggetta a prescrizione, ovvero anche dopo decenni il vicino di casa potrebbe richiedere il taglio di questi arbusti. Per le vigne bisogna invece mantenere 0.3 metri di distanza dal confine.

Bisogna però tenere conto che di principio il diritto del vicino di sollevare opposizione contro la violazione di queste distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione (art. 96 cpv. 3 LICC).

Il risarcimento causato dalla privazione di luce o sole é disciplinato nell’art. 97 LICC. In caso di alberi ad alto fusto che privano un edificio di luce o sole in maniera tale da diminuire considerevolmente il suo valore d’uso, il proprietario dell’edificio può chiedere in ogni momento l’allontanamento di questi alberi, anche se le distanze dell’art. 96 LICC sono rispettate. Questo unicamente a condizione che l’interesse del proprietario degli alberi sia minore al danno arrecato all’edificio del vicino. Di conseguenza il Tribunale competente deve svolgere una ponderazione degli interessi e valutare se effettivamente la privazione di luce o sole sia tale da diminuire in modo considerevole il valore dell’edificio. Questa pretesa non sussiste se gli alberi in questione hanno, dalla parete perimetrale dell’edificio una distanza uguale alla loro altezza oppure se il mantenimento degli alberi é in interesse pubblico.

Se i rami dell’albero del vicino dovessero sporgere sulla propria proprietà, é possibile tagliare i rami sporgenti (e le radici penetranti) quando danneggiano la proprietà e a condizione che il vicino non li abbia recisi entro un termine conveniente dopo il rispettivo reclamo (art. 687 cpv. 1 CC). Ovviamente il diritto di tagliare i rami dell’albero del vicino sussiste unicamente se il danneggiamento é eccessivo, ad esempio attraverso la privazione di sole o luce oppure in caso di eccessiva caduta di foglie, fiori e aghi che rende necessaria una pulizia frequente del giardino. Anche l’ostruzione ricorrente della grondaia può essere intesa come un fastidio eccessivo che giustifica il diritto di tagliare i rami. Tuttavia il Tribunale federale nella decisione DTF 131 III 505 consid. 4.2 ha già avuto modo di stabilire che la semplice caduta delle foglie in autunno non può essere considerata eccessiva ai sensi dell’art. 684 CC e dunque eccezionale. Gli eccessi pregiudizievoli del diritto di vicinato sono disciplinati nell’art. 684 CC, secondo il quale usando il diritto di proprietà, ognuno é obbligato ad astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. Inoltre sono vietati in particolare l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicino e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale.

MLaw Stefania Vecellio

Avvocato, consulente HEV Grigioni Italiano

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